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Assegno unico figli 2021: dall’importo ai beneficiari, ecco come funziona

Assegno unico figli 2021, si parte dal 1° luglio con la misura ponte. Il decreto legge n. 79 dell’8 giugno definisce beneficiari, importo e requisiti per richiedere l’assegno mensile presentando domanda INPS. Ecco come funziona.

Assegno unico figli 2021, si parte dal 1° luglio.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021, con il quale vengono fissati requisiti e beneficiari dell’assegno ponte per il secondo semestre dell’anno.

Potranno richiedere l’assegno unico dal 1° luglio 2021 i nuclei familiari che non percepiscono gli ANF, assegni al nucleo familiare. Tra questi vi sono i lavoratori autonomi e i disoccupati, nel rispetto dei requisiti previsti.

In primis, bisognerà possedere un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro e, in ogni caso, il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).

Il decreto conferma l’avvio in due fasi dell’assegno unico per i figli. Nel secondo semestre dell’anno in corso sarà affiancato dagli assegni al nucleo familiare, il cui importo viene incrementato, mentre dovrebbe essere esteso a tutti dal 1° gennaio 2022.

Come funziona l’assegno unico, cosa cambia rispetto ad oggi, e quali sono importi e beneficiari?

Dal bonus bebè, fino agli ANF, l’assegno unico punta a diventare a regime, e quindi dal 2022, strumento onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, in sostituzione delle misure frammentate ad oggi vigenti.

Dal 7° mese di gravidanza – soppiantando il bonus mamme domani – e fino ai 21 anni di età, le famiglie avranno diritto ad un assegno economico d’importo calcolato in base al valore dell’ISEE.

L’avvio dell’assegno unico per tutti porterà all’abolizione di alcuni dei bonus per le famiglie attualmente vigenti: assegni familiari, ANF, bonus mamme domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico. Sono questi alcuni degli strumenti che consentiranno di reperire ulteriori risorse per l’assegno universale.

Assegno unico figli 2021, decreto approvato: dall’importo ai beneficiari, come funziona

È stato il Family Act approvato in Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2020 a prevedere, tra le novità più rilevanti e di più immediata attuazione, l’assegno unico per i figli, sostegno universale di importo progressivo calcolato sulla base del modello ISEE.

Come previsto dalla legge delega, il decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2021 stabilisce le regole specifiche per l’avvio dell’assegno unico.

Nell’attesa dell’attuazione completa della legge delega, il testo del decreto attuativo denominato “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” introduce dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’assegno ponte, destinato alle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni per il nucleo familiare.

Per accedere all’assegno “ponte” il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. L’ISEE sarà anche il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.

Si evidenzia che rispetto a quanto previsto dalla legge delega, l’assegno per i figli che verrà introdotto dal 1° luglio 2021 spetterà esclusivamente per i figli minori, e non fino al compimento dei 21 anni di età del figlio.

Si mette di seguito a disposizione il testo del decreto legge n. 79 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021:

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
Testo del decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 – Gazzetta Ufficiale

Si pubblica inoltre la legge delega n. 46 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021.

Assegno unico 2021 – testo ufficiale della legge delega
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale – in vigore dal 24 aprile 2021

Assegno unico figli 2021, a chi spetta? Focus sui beneficiari

Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico in avvio dal 1° luglio 2021 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro, nel rispetto di uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Tra le novità principali dell’assegno unico vi è il carattere di universalità. Come già evidenziato, spetterà anche ai titolari di partita IVA,

Assegno unico per i figli: per il calcolo servirà il modello ISEE

L’ISEE sarà il parametro per calcolare l’importo dell’assegno unico per i figli.

Nel dettaglio, il decreto approvato il 4 giugno 2021 prevede che l’assegno ponte riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 spetterà per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

Avranno diritto all’importo massimo di 167,5 euro al mese per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori) i nuclei familiari con ISEE fino a 7.000 euro.

Gli importi spettanti decresceranno all’aumento del valore dell’ISEE.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Domanda assegno unico all’INPS, scadenza il 30 settembre 2021 per ricevere gli arretrati

Bisognerà fare domanda all’INPS per richiedere l’assegno unico per i figli. L’invio potrà essere effettuato in modalità telematica dal contribuente ovvero tramite gli Istituti di patronato.

Le regole per l’invio saranno fissate dall’INPS entro il 30 giugno 2021 e i beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

L’importo dell’assegno unico per i figli sarà accreditato sull’IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

Assegno unico 2021, aumenta l’importo degli ANF dal 1° luglio

Non solo assegno unico: il decreto approvato il 4 giugno 2021 introduce novità anche in mertito agli ANF, gli assegni per il nucleo familiare.

Nel periodo di vigenza dell’assegno ponte, ovvero dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di:

  • 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Assegno unico anche per i percettori del reddito di cittadinanza

L’assegno ponte è compatibile con il reddito di cittadinanza.

Nella determinazione dell’importo del reddito di cittadinanza verrà tenuto in considerazione anche l’importo dell’assegno unico riconosciuto ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.

Nel dettaglio, l’INPS corrisponderà d’ufficio la somma spettante congiuntamente al reddito di cittadinanza, sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata secondo la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il parametro della scala di equivalenza, si ricorda, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.

Fonte:Informazionefiscale.it