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Bonus ristoranti, bar, piscine e catering: domande dal 22 novembre al 6 dicembre 2022

Per fruire del contributo a fondo perduto previsto per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie, i soggetti beneficiari devono trasmettere l’istanza a partire dal 22 novembre e non oltre il giorno 6 dicembre 2022. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18 novembre 2022. Nelle istruzioni allegate al provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento, al fine di determinare correttamente i ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021 (o 2018 e 2020 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%.Tutto pronto per i titolari di ristorantibarpiscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie che intendono richiedere i contributi destinati dal decreto Sostegni bis.Con provvedimento del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering previsto dal D.L. n. 73/2021.Preleva l’istanzaPreleva le istruzioniPreleva le specifiche tecniche

In cosa consiste il contributo a fondo perduto?

Il decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti in alcuni settori come ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie.Con D.M. 30 dicembre 2021 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. 19 febbraio 2022), così come modificato dal D.M. MiSE-MEF 19 agosto 2022 (in G.U. 27 ottobre 2022), sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

A chi spetta il contributo?

L’aiuto non può essere erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.L’aiuto, inoltre, non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.Il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:- 56.10 (ristoranti);- 56.30 (bar);- 93.11.2 (gestione di piscine);- 56.21 (catering per eventi);- 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).Per accedere al contributo occorre inoltre che tali attività abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.Nelle istruzioni allegate al provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento, al fine di determinare correttamente i ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021 (o 2018 e 2020 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%.Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio.

Come richiedere il contributo?

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento.La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’Istanza ad un intermediario.

Come sono ripartiti i fondi a disposizione?

Il 70% delle risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari.In aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400 mila euro.Il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi superiori a 1 milione di euro.Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto del regime de minimis ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime de minimis indicato dal soggetto nell’istanza.

Quando presentare la dichiarazione?

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.In tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.L’ultima Istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario e può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.Qualora l’Istanza sia inviata da un intermediario, l’Agenzia delle Entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Autocertificazione antimafia per contributi superiori a 150.000 euro

Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, nell’area riservata è comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il richiedente deve trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, contenente l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Erogazione del contributo e controlli

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.Tra i controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente.La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973.

Indebita percezione dei contributi

Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle Entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni e con gli interessi dovuti.È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia con apposite risoluzione.I dati e le informazioni contenute nelle istanze e nelle dichiarazioni pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli.Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’art. 316-ter c.p., riguardante l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.


Fonte: Ipsoa.it