Il disegno di legge di Bilancio 2025 contiene una specifica previsione che garantisce ai neogenitori di poter ricevere per tre mesi l’indennità di congedo parentale in misura pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera di riferimento. La novità riguarderà i lavoratori e le lavoratrici che avranno terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Quali sono i requisiti per ottenere l’indennità maggiorata? Come si effettua la richiesta?
Il disegno di legge di Bilancio 2025 interviene ancora una volta a rafforzare la tutela indennitaria prevista in favore dei genitori che usufruiscono del congedo parentale.
La legge riconosce già ad entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, la possibilità di usufruire di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro entro i 12 anni di vita del bambino. La madre può usufruire di tali periodi dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto.
Indennità ordinaria spettante al lavoratore
La disciplina strutturalmente in vigore prevede la spettanza al lavoratore richiedente di un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
I genitori possono usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino. La madre può usufruire di tali periodi dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto.
I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, per ogni figlio (entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) si possono riassumere come segue:
– la madre può fruire di massimo 6 mesi;
– il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);
– entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).
N.B. In caso di parto gemellare, ciascun genitore ha diritto a usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.
Le regole in vigore per il 2024
La legge di Bilancio 2024 è intervenuta sulla disciplina del congedo parentale rafforzando l’indennità riconosciuta al lavoratore avente diritto. Con riferimento all’anno 2024, per i primi due mesi di fruizione, infatti, l’importo erogato dall’INPS è pari all’80%, anziché il 30%, della retribuzione media giornaliera di riferimento. La stessa norma prevede che, a partire dal 2025 il secondo mese fruito sarà indennizzato al 60% (art. 1 comma 179 L. n. 213/2023).
Il diritto all’indennità maggiorata è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
– il bambino non deve ancora aver compiuto i 6 anni di vita (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento;
– il congedo di maternità obbligatorio o di paternità alternativo termini successivamente al 31 dicembre 2023.
Il lavoratore interessato, all’interno della sezione “Dati della domanda” della richiesta telematica da trasmettere all’INPS deve flaggare la casella “SI” corrispondente alla voce “Dichiaro di voler richiedere l’indennità con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
A tal fine occorre dichiarare almeno una delle seguenti date:
– data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
– data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
– data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
La richiesta di indennità con aliquota maggiorata è possibile:
– nella misura di un mese con indennità all’80% per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
– nella misura di due mesi con indennità all’80% per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.
E’ in ogni caso opportuno, da parte del datore di lavoro, richiedere una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore dichiari alternativamente:
– che l’altro genitore non ha usufruito di congedo parentale a retribuzione intera e la misura in cui ne ha usufruito;
– che l’altro genitore non ha diritto alla fruizione del congedo parentale.
La disciplina per il 2025
Il disegno di legge di Bilancio 2025 prevede l’estensione dell’indennità nella misura maggiorata dell’80% della retribuzione media giornaliera di riferimento per i primi tre mesi di fruizione del congedo parentale, fino al sesto anno di vita del bambino. La novità riguarderà lavoratori e lavoratrici che avranno terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Esempio
Figlio nato il 20 novembre 2023.
Termine congedo di maternità: 20 febbraio 2024;
Congedo parentale: dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024.
Congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023: indennità 80%;
Congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione.
Congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024: 80% della retribuzione
Residuo disponibile: 10 giorni + un mese all’80% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.