fbpx

Doppia Esenzione Imu per Coniugi con Residenze Diverse: La Svolta della Corte Costituzionale

La sentenza n. 209 del 2022 apre alla possibilità di ottenere il rimborso per l’Imu pagata in eccesso, garantendo parità di trattamento tra coppie sposate e conviventi di fatto.

È possibile la doppia esenzione Imu per coniugi con residenze diverse?Cosa succede se due coniugi hanno residenze diverse?
I coniugi con residenze diverse possono ottenere la doppia esenzione Imu. L’ennesimo colpo di scena, dopo la stretta che era stata introdotta dal decreto Fisco, è arrivato con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, secondo cui le esenzioni previste per le coppie di fatto non possono che essere estese ai coniugi, pena una discriminazione di questi ultimi senza fondamento giuridico.

Secondo la sentenza in materia di esenzione Imu per coniugi con diverse residenze, infatti, bisogna garantire lo stesso trattamento alle coppie sposate e a quelle che hanno costituito un’unione civile, rispetto a coloro che hanno scelto un rapporto di convivenza. Non è ammissibile che le prime non possano fruire due volte dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale qualora abbiano fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto.

Per ottenere la doppia esenzione Imu, quindi, i coniugi devono adibire a dimora abituale ciascuno la propria casa di residenza. Il principio, inoltre, vale sia che le residenze si trovino nello stesso comune che in due differenti. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La sentenza sulla doppia esenzione Imu per i coniugi ha anche effetti retroattivi, con i comuni che dovranno rimborsare l’imposta pagata dai contribuenti a cui era stata negata la possibilità di fruire della doppia esenzione. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dal momento in cui è stato effettuato il versamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione.