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Modello 730/2025: cos’è, chi può presentarlo e quali sono i vantaggi

Che cos’è

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Se nella dichiarazione sono presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico, nonché redditi indicati nei quadri M, T e/o W, e dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerga un debito, il versamento delle stesse dovrà essere effettuato tramite il modello F24. Nel caso in cui, invece, emerga un credito, la parte di esso non destinata all’utilizzo in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione, nell’area riservata del sito, il 730 precompilato:
per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).

In aggiunta alla modalità di compilazione ordinaria, è presente una modalità semplificata e guidata: le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dal 730, occorre compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo del credito che si intende compensare supera i 5.000 euro, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (articolo 1, comma 574, legge n. 147/2013); la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 3, comma 1, decreto legge n. 124/2019).

Chi può presentare il 730


Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (per esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni);
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

    Possono utilizzare il modello 730 anche coloro che:
  • adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W;
  • percepiscono ulteriori tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, compilando il nuovo quadro M;
  • percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività, compilando il nuovo quadro T.

    Possono presentare il modello 730, senza sostituto d’imposta, i contribuenti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indipendentemente dall’aver avuto o meno nel 2025 un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Possono, inoltre, presentare il 730 senza sostituto d’imposta anche i non titolari di partita Iva che hanno esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Per esempio, chi per il 2024 deve dichiarare solo redditi di terreni e/o fabbricati può farlo attraverso il 730.

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico:

  • il quadro RM, soltanto se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • il quadro RU e, ove necessario, in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.
  • I quadri RM, RS, e RU devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2025 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.

Quando e come presentare il 730


730 precompilato

Il modello 730/2025 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti).

Chi lo presenta direttamente all’Agenzia delle entrate deve:

indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio (è possibile comunque presentare il modello 730 precompilato senza indicazione del sostituto anche se, nel corso del 2025, si ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio);
compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, occorre apportare le opportune modifiche e/o integrazioni, come l’esposizione di un reddito non riportato. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questi casi, vengono elaborati e messi a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche operate. Una volta accettato o modificato, il 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite l’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In alternativa, il 730 precompilato può essere presentato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. A tal fine, va conferita apposita delega per l’accesso alla dichiarazione.

Oltre alla delega, bisogna consegnare, in busta chiusa, il modello 730-1, contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef (la scheda deve essere consegnata anche se non si esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici); in caso di dichiarazione congiunta, le schede vanno inserite in due distinte buste, su ciascuna delle quali bisogna riportare i dati del coniuge che esprime la scelta.

730 ordinario (non precompilato)

Il 730 ordinario può essere presentato al proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (in tal caso, il modello va consegnato già compilato), a un Caf o a un professionista abilitato; chi non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio deve necessariamente rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

Il termine di scadenza per la presentazione del 730/2025 ordinario è lo stesso previsto per il 730 precompilato: 30 settembre 2025.

Modello e istruzioni

Fonte