Ritorno alla pensione anticipata flessibile quota 103, ma con qualche penalizzazione per chi matura i requisiti nel corso del 2024. Il disegno di legge di Bilancio prevede, infatti, il ricalcolo contributivo, fortemente penalizzante, dell’assegno, un nuovo tetto massimo d’importo che da 5 scenderà a 4 volte il trattamento minimo, nonchè l’allungamento delle finestre di attesa: 7 mesi per i lavoratori del settore privato e 9 mesi per i dipendenti pubblici. Restano, invece, i medesimi i requisiti, che dovranno essere maturati non più entro il 31 dicembre 2023, ma entro il 31 dicembre 2024.
Dopo una breve comparsa della pensione quota 104, si ritorna a quota 103, ma con notevoli penalizzazioni: è quanto emerge dal disegno di legge di Bilancio 2024.
In particolare, il ritorno alla pensione anticipata flessibile (
art. 1 co. 283 L. 197/2022, che ha aggiunto l’art. 14.1 al D.L. n. 4/2019) vede sia un ricalcolo contributivo dell’assegno, sia un nuovo tetto massimo d’importo; ciliegina sulla torta, l’allungamento delle finestre di attesa.
Restano invece i medesimi i requisiti, che dovranno essere maturati non più entro il 31 dicembre 2023, ma entro il 31 dicembre 2024: le nuove restrizioni si applicheranno soltanto a coloro che matureranno i requisiti nel corso 2024 e non a chi li ha raggiunti nel 2023, anche qualora dovesse inviare la domanda nell’anno venturo, stante la cristallizzazione dei requisiti.
Requisiti quota 103
Ricordiamo che la pensione anticipata flessibile può essere ottenuta con i seguenti requisiti, che ad oggi devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023, data che sarà posticipata al 31 dicembre 2024 dalla prossima legge di Bilancio:
– 62 anni di età;
– 41 anni di contributi, raggiungibili anche in regime di cumulo (art. 1 co. 239 e ss., L. n. 228/2012), ossia sommando i versamenti non coincidenti accreditati presso gestioni previdenziali diverse (purché si tratti di casse amministrate dall’INPS, non sono considerati gli accrediti presso le casse professionali); di questi 41 anni di contribuzione, 35 devono risultare al netto dei contributi figurativi per malattia, disoccupazione e infortunio (art. 22, co.1, L. n. 153/1969: la limitazione non si applica agli iscritti presso i fondi esclusivi Inps, come i dipendenti pubblici).
Finestre di attesa
Una volta maturati i requisiti per quota 103, la decorrenza è differita per effetto delle finestre mobili di attesa, pari a:
– 3 mesi, per i lavoratori del settore privato; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;
– 6 mesi, per i dipendenti pubblici (che devono peraltro presentare la domanda di cessazione dal servizio con 6 mesi di anticipo); la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.
Le nuove finestre di attesa per coloro che matureranno i requisiti nel 2024, come previsto nel disegno di legge di Bilancio, risulteranno invece pari a:
– 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;
– 9 mesi, per i dipendenti pubblici.
Soglia massima d’importo
All’importo della pensione quota 103 è applicato un tetto massimo, pari a 5 volte il trattamento minimo, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, sino al 31 dicembre 2026;
art. 24 co. 6 DL 201/2011): in pratica, ad oggi, la pensione mensile non può superare l’importo di 2.839,70 euro (in base all’importo del trattamento minimo presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti indicato nella
circolare INPS n. 11/2023, pari a 567,94 euro). Questo tetto è soggetto a revisione annuale e, di conseguenza, la pensione potrebbe essere adeguata per garantire il rispetto del limite.
Per coloro che matureranno la pensione nel 2024, la soglia massima d’importo scenderà invece a 4 volte il trattamento minimo.
Ricalcolo contributivo
Per i contribuenti che matureranno nel corso del 2024 i requisiti per quota 103 c’è un’altra amara sorpresa: la pensione sarà infatti ricalcolata col sistema integralmente contributivo. Questo sistema di calcolo è di solito fortemente penalizzante.
Non mancano, invero, le rare ipotesi in cui il ricalcolo contributivo risulti più conveniente, ma attenzione: in questo caso, si applicherà il meno favorevole importo ottenuto applicando il sistema di calcolo misto (con un meccanismo di doppio calcolo analogo a quello previsto dalla legge 190/2014).
Divieto di cumulo con i redditi di lavoro
Resta in piedi il divieto di cumulo di quota 103 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) con un limite di 5.000 euro lordi annui.
In pratica, fino al compimento dell’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno in cui è stato prodotto il reddito, anche per un solo giorno di lavoro. Laddove nell’annualità in questione si verifichi il compimento dell’età pensionabile, il trattamento è sospeso solo sino al perfezionamento del requisito anagrafico. I ratei di pensione indebitamente corrisposti sono recuperati dall’INPS retroattivamente (si osservi, in merito, la circolare n. 117/2019, valida sia per la pensione quota 100, che per i trattamenti pensionistici quota 102 e quota 103).
In merito all’età pensionabile da considerare per la cessazione del divieto di cumulo, con la
circolare n. 27/2023 l’Istituto ha chiarito che, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello previsto per la vecchiaia ordinaria “Fornero”, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista per il trattamento di vecchiaia dal Fondo di appartenenza, che può risultare anche inferiore ai 67 anni (ad esempio, 62 anni per alcune categorie di lavoratori iscritti al Fondo Volo o al Fondo Trasporti).