Le istruzioni INPS per la comunicazione di avvio di attività di lavoro autonomo da parte dei percettori di reddito di cittadinanza: non più entro 30 giorni.
Tra le novità apportate alla disciplina del Reddito di Cittadinanza dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), c’è una importante modifica di procedura per i casi in cui un percettore del RDC inizi una forma di lavoro autonomo .
La norma prevede che : “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Con il messaggio n. 635 del 9 febbraio 2022 l’istituto ricorda la novità e precisa che dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della citata legge n. 234/2021, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza (Rdc) deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Nessuna novità invece nel caso si inizi un rapporto di lavoro dipendente : il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” resta invariato.
L’istituto precisa che quindi per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, il modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.
Non vengono specificate le conseguenze per i casi in cui ciò non sia avvenuto e non di parla di fase transitoria. Si ricorda quindi che nella circolare n. 175 2021 di istruzioni sul beneficio addizionale si specificava che ” Per le attività, avviate nei mesi per i quali si e’ gia’ fruito del Reddito di cittadinanza e per le quali non e’ stata effettuata la comunicazione obbligatoria entro i primi 30 giorni il beneficio addizionale non spetta”.
Applicando lo stesso principio pare di poter concludere che chi non ha rispettato la nuova norma e non ha inviato la comunicazione preventiva si vedrà detratto l’importo RDC del mese di gennaio