Con emendamento al Milleproroghe si dovrebbe riaprire il termine per chi ha saltato I e II rata e per chi deve ancora pagare la terza
Con il decreto Milleproroghe in fase di conversione in Legge spunta la riapertura dei termini della Rottamazione quater.
Nel dettaglio, si vuole rimettere in termini chi non ha saltato la prima e seconda rata della rottamazione quater scadute rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre scorsi.
La novità dovrebbe permettere a tali soggetti di pagare entro il 15 marzo prossimo.
Ricordiamo prima di dettagliare che, già con il DL Anticipi si era prevista una mini proroga con la possibilità di pagare le citate rate scadute entro il 18 dicembre 2023.
Occorre sottolineare che il 28 febbraio rappresenta anche il termine di scadenza della terza rata della rottamazione, pur con i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge.
Vediamo ora cosa si prevede per le prima tre rate della Rottamazione quater: due scadute ed una in scadenza.
Rottamazione quater: riapertura dei termini nel Milleproroghe
Con un emendamento si vuole introdurre il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” gia scadute, al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza a fine mese.
Viene previsto nel dettaglio che, il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022, se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024.
Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano anche ai soggetti alluvionati indicati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.
Rottamazione quater: le prossime scadenze
L’agenzia della Riscossione, nella sezione dedicata alla Rottamazione quater, specifica che, per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024.
Per legge però si prevede una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024. (Rata che verrà fatta slittare dal Milleproroghe, si attende il testo della norma in GU).
Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Leggi anche Rottamazione quater: quando scade la seconda rata?
Rottamazione quater: scegli quali cartelle pagare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell’intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:
- Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell’apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
- Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l’importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla “Rottamazione-Quater” presentata
- Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l’importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.
ATTENZIONE: per non incorrere nell’inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determineranno l’estinzione del carico residuo per il quale l’Agente della riscossione dovrà proseguire l’attività di recupero.
Si ricorda che per ciascuna “Comunicazione delle somme dovute”, è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
Rottamazione quater: mancati pagamenti
Attenzione inoltre al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito nella Legge n. 100/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.
Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, si può utilizzare il servizio “conti tu” di seguito spiegato.
Comunicazioni somme dovute Rottamazione cartelle: cosa contengono
Le lettere inviate agli aderenti alla rottamazione quater o Comunicazione delle somme dovute contengono:
- l’esito della richiesta,
- l’elenco dei debiti “rottamati”
- l’importo dovuto.
Nel dettaglio, la comunicazione delle somme dovute sono state inviate tramite:
- Pec (posta elettronica certificata)
- o posta raccomandata.
I contribuenti possono comunque scaricarne una copia direttamente dall’area riservata del sito della Riscossione accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità, quindi, di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. La comunicazione fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate).
Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.
Rottamazione quater: gli esiti delle comunicazioni della Riscossione
Le lettere sono identificate in base all’esito della richiesta:
- AT per l’accoglimento totale;
- AP in caso di accoglimento parziale (in presenza anche di debiti non rientranti nella rottamazione);
- AD per le adesioni con debiti “rottamabili” ma nessun importo da pagare;
- AX per adesioni con debiti “rottamabili” per i quali non si deve pagare nulla e con un importo residuo da pagare per debiti “non definibili”;
- RI, infine, riguarda le adesioni rigettate in quanto i debiti indicati nella domanda non sono “rottamabili” e, quindi, l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.
Si ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al decreto legge n. 61/2023, i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. L’invio della comunicazione delle somme dovute sarà pertanto completato entro il prossimo 31 dicembre.
Rottamazione quater: richiedi l’addebito diretto
Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:
- allo sportello,
- dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.